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Numero 24 - maggio 2004 - http://spvet.it
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Novità sul latte conservato
Novità sul latte conservato
Sulla Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2004 è stato pubblicato il
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n.49 in
attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana,
tale decreto abroga il DPR 10 maggio1982,n.514 ormai largamente superato.
Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato,
parzialmente o totalmente disidratato definiti all'allegato I dello stesso,
destinati all'alimentazione umana.
Ai prodotti definiti all'allegato II del decreto sopra citato, si applicano le
disposizioni previste per i medesimi prodotti
dell'allegato I a cui si riferisco.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della
Sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti, è
consentita l'aggiunta di vitamine nella produzione dei vari tipi di latte, con l'applicazione delle norme di
etichettatura stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.
77.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, la conservazione dei prodotti normati dal presente decreto, si ottiene mediante:
a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT
e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere a),
b), c) e d);
b) aggiunta di saccarosio per i prodotti di cui all'allegato I,
punto 1, lettere e), f) e g);
c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2;
d) aggiunta di lattosio in quantita' non superiore allo 0,03 per
cento in peso per la produzione dei tipi di latte definiti
all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g).
Ai prodotti suddetti si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, a questo proposito
si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte
espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i
prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere d) e g) e punto 2,
lettera d); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la
percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste
indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita;
b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla
vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di
diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore
di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la
ricostituzione;
c) sull'etichettatura figura la dicitura "non e' un alimento per
lattanti minori di 12 mesi" per i prodotti di cui all'allegato I,
punto 2;
d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi,
confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie
possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della
denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole
unita'.
Si ricorda inoltre che le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate
ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel
commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i
medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le
denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e nelle lingue
ivi indicato.
È opportuno ricordare le sanzioni previste dal presente decreto:
" Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le
denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e
all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per
essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai
prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite
ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei
prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
2.000 a euro 6.000."
Sono certo che il decreto preso in esame porta ordine nella produzione
e commercializzazione dei diversi tipi di latte conservati.
ALLEGATI
ALLEGATO I (Articoli 1, 3, 4, 6 e allegato II al D.L.vo 20 febbraio 2004, n.49)
Denominazione e definizione dei prodotti 1. Latte parzialmente disidratato: designa il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto direttamente, mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte. Tipi di latte concentrato senza aggiunta di zuccheri:
a) latte concentrato ricco di grassi, latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15% di materia grassa ed il 26,5% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
b) latte concentrato o latte intero concentrato, latte parzialmente disidratato, contenente, in peso, almeno il 7,5% di materia passa e il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
c) latte parzialmente scremato concentrato, il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno l'1% e meno del 7,5% di materia grassa e almeno il 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
d) latte scremato concentrato, latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non piu' dell'1% di materia grassa e non meno del 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte; Tipi di latte concentrato con aggiunta di zuccheri:
e) latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio(zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato), contenente, in peso, almeno l'8% di materia grassa e il 28% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
f) latte parzialmente scremato concentrato zuccherato, il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'1% e meno dell'8% di materia grassa e almeno il 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
g) latte scremato concentrato zuccherato, il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, non piu' dell'1% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte.
2. Latte totalmente disidratato: designa il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua e' uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito. Tipi di latte totalmente disidratato: a) latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa, il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42% di materia grassa; b) latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di' latte intero, il latte disidratato contenente, in peso, non meno del 26% e meno del 42% di materia grassa; c) latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato, il latte disidratato contenente, in peso, piu' dell'1,5% e meno del 26% di materia grassa; d) latte scremato in polvere o polvere di latte scremato, il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5% di materia grassa.
Allegato II (Art. 1, 4 e 6 del D.L.vo 20 febbraio 2004, n. 49 )
a) In lingua inglese l'espressione "evaporated milk" designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b), contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
b) in lingua francese le espressioni "lait demi-ecreme' concentre'" e "lait demi-ecreme' concentre' non sucre'", e in lingua spagnola l'espressione "leche evaporada semidesnatada" e in lingua olandese le espressioni "geëvaporeerde halfvolle melk" o "halfvolle koffiemelk", e in lingua inglese l'espressione "evaporated semiskimmed milk" designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera
c) contenente, in peso, tra il 4 % ed il 4,5 % di materia grassa e non meno del 24 % di estratto secco totale; c) in lingua danese - l'espressione "kondenseret kaffefløde" e in lingua tedesca l'espressione "kondensierte Kaffeesahne" designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera a);
d) in lingua danese l'espressione "fiødepulver", in lingua tedesca le espressioni "Rahmpulver" e "Sahnepulver", in lingua francese l'espressione "creme en poudre", in lingua olandese l'espressione "roompoeder", in lingua svedese l'espressione "graddpulver" e in lingua finlandese l'espressione "kermajauhe" designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera a);
e) in lingua francese l'espressione "lait demi-ecreme' concentre' sucre'", e in lingua spagnola l'espressione "leche condensada semidesnatada" e in lingua olandese l'espressione "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera F) con un tenore di materia grassa, in peso, compreso tra il 4% ed il 4,5% e di estratto secco totale ottenuto dal latte non inferiore al 28%;
f) in lingua francese l'espressione "lait demi-ecreme' en poudre" e in lingua olandese l'espressione "halfvolle-melkpoeder" designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di' materia grassa e' compreso tra il 14% e il 16%;
g) in portoghese l'espressione "leite em po' meio gordo" designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa e' compreso tra il l3% e il 26%;
h) in lingua olandese l'espressione "koffiemelk" designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b);
i) in lingua finlandese l'espressione "rasvaton maitojauhe" designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera d);
l) in lingua spagnola l'espressione "leche en polvo semidesnatada" designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa e' compreso tra il 10% e il 16%.