Webzine Sanità Pubblica Veterinaria

Numero 25 - giugno 2004 - http://spvet.it
Documento reperibile all'indirizzo: http://spvet.it/indice-spv.html#227

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Sostanze indesiderabili nei mangimi, un problema che va verso la soluzione con la pubblicazione del Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149.


Antonio Ruina

Responsabile del Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - ASL 2 Perugia

Sostanze indesiderabili nei mangimi, un problema verso la soluzione con la pubblicazione del D.L.vo. 10 maggio 2004, n. 149. Con questo articolo vorrei mettere in evidenza una serie di problemi, di incongruenze, di ritardi interpretativi e attuativi riferiti alle sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 07 luglio 2003 veniva pubblicato il DM 23 dicembre 2002, n. 317: "Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali" che abroga il regolamento 11 maggio 1998, n. 241 che trattava le stesse problematiche.

Questo decreto non portava novità sostanziali, presentava due allegati, l'allegato I dove erano indicati i limiti di queste sostanze nei mangimi, l'allegato II riportava i limiti delle sostanze indesiderabili nelle materie prime, l'utilizzo di queste ultime era sempre legato al preventivo riconoscimento da parte della regione ai sensi del D.L.vo 123/99.

Ciò che faceva più pensare era nel fatto che mentre il 07 luglio 2003 veniva pubblicato questo decreto che recepiva la direttiva 1999/29/CE, la stessa direttiva veniva abrogata a decorrere dal 01 agosto 2003 dalla direttiva 2002/32/CE, la quale oltre tutto veniva ulteriormente modificata dalla direttiva 2003/57/CE.

I ministeri competenti , in poche parole pubblicarono un decreto attuativo di una direttiva che non esisteva più dal 01 agosto 2003.
Quello che era più importante che le novità che riportava quest'ultima direttiva erano veramente sostanziali, infatti scompariva l'allegato II, non erano più previsti limiti per le materie prime relativamente alle sostanze indesiderabili, permaneva l'allegato I che indicava i limiti nei mangimi e nelle materie prime, conseguentemente chiunque fosse in possesso di autorizzazione a produrre alimenti per animali a qualsiasi titolo, purché dimostrasse attraverso un sistema di autocontrollo interno che nei mangimi prodotti e nelle materie prime utilizzate le sostanze indesiderabili erano al di sotto dei limiti di cui all'allegato I poteva procedere alla produzione indipendentemente dal possesso dell'atto di riconoscimento previsto dal D.L.vo.123/99.

Finalmente la direttiva 2002/32/CE e successive modifiche è stata recepita dal D.L.vo. 10 maggio 2004, n.149 relativo alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Si è fatta chiarezza rispetto a un delicato problema, poiché non dimentichiamo che tra le sostanze indesiderabili ci sono anche le aflatossine che hanno procurato gravi danni, in particolare nel comparto della produzione del latte e dei prodotti trasformati.

Da ora in poi tutti i mangimi e le materie prime che presenteranno tenori di sostanze indesiderabili superiori a quanto previsto dall'allegato I non potranno più essere utilizzati ma immediatamente distrutti.

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